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Legge ordinaria

L'atto normativo approvato dal Parlamento nella forma ordinaria: la fonte principale del diritto dopo la Costituzione.

Spiegazione

Una legge ordinaria deve essere approvata nello stesso testo da Camera e Senato, promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore di norma dopo quindici giorni dalla pubblicazione, salvo diversa previsione.

La legge ordinaria non può contrastare con la Costituzione né con i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali: la Corte costituzionale può dichiararne l'illegittimità. Si distingue dalla legge costituzionale, che segue un procedimento aggravato.

Contesto italiano

In Italia l'iniziativa legislativa appartiene al Governo, a ciascun parlamentare, a 50.000 elettori, ai consigli regionali e al CNEL: nella pratica la gran parte delle leggi approvate ha origine governativa.

Fonti ufficiali

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